IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Considerato che gli interventi da attuarsi nell'ambito dei predetti comuni non possono essere realizzati entro il termine del 30 giugno prossimo venturo, stabilito con l'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995, a causa sia del ritardo riconducibile al trasferimento dei fondi, sia a causa della complessita' delle operazioni connesse con la bonifica dei siti di cui trattasi; Ritenuto che il perdurare della situazione di pericolo, nei piu' volte citati comuni, richiede la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza previsto per il 30 giugno 1996 al 30 giugno 1997, al fine di consentire ai commissari delegati il completamento della bonifica definitiva dei siti ex Interchim-Cirie', ex Fidom-Piossasco, ex Nuova Roma-Tortona; Acquisito il parere del Ministro dell'ambiente n. 11112/ARS del 18 giugno 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 giugno 1996; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive, abusivamente stoccate nei comuni di Cirie', Piossasco e Tortona nella regione Piemonte, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, e' prorogato fino al 30 giugno 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1996 Il Presidente: PRODI